IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA
1 Marzo 2019IMU – Aumento della deducibilità dal 2019
7 Marzo 2019REVERSE CHARGE E FATTURA ELETTRONICA
REVERSE CHARGE E FATTURA ELETTRONCIA – l’art. 17, c. 5 D.P.R. 633/1972 in tema di inversione contabile dispone l’integrazione della fattura ricevuta dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e sua annotazione nel registro IVA a debito entro il mese di ricezione o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dalla ricezione e con riferimento al relativo mese.
E’ lecito chiedersi: “Cosa si deve fare dal 2019 dopo l’introduzione della fattura elettronica?”
Ad una prima risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 13/E/2018, in cui si proponeva la redazione di un nuovo “documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”, esperti del settore sembrano preferire la soluzione di Assosoftware (nota 18.09.2018) che consiste nel riportare sul registro IVA acquisti l’identificativo SDI (progressivo univoco) o il nome file XML o l’hash del file XML, senza la redazione di altri documenti, ritenuti da Assosoftware non necessari.
La corretta tenuta dei registri IVA completa dell’indicazione del codice permetterà di dimostrarne l’integrazione prevista dalla legge, evitando di produrre documentazione non necessaria.
Nell’incertezza di queste settimane e a ridosso dell’introduzione di norme di portata quasi epocale si consiglia di intraprendere sempre la strada più prudenziale e tutelante per la Vostra attività.
dott.ssa Nilda Calza
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Si ricorda che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche, soprattutto variano da persona a persona e hanno presupposti diversi. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerate soggette a modifiche anche sostanziali.
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