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26 Settembre 2017JOBS ACT AUTONOMI – Le nuove tutele per il lavoro autonomo
Con la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 sono state introdotte al lavoro autonomo, inteso sia come contratto d’opera: artt. 2222-2228 C.C. che come professione intellettuale: artt. 2229-2238 C.C. e alcune novità sia di natura civilistica sia di natura fiscale.
Con questo documento si vuole portare l’attenzione esclusivamente sulle tutele del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali. A tale proposito viene riportano l’articolo 3 della legge 81/2017.
Articolo 3 Clausole e condotte abusive
- Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
- Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
- Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
- Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.
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Giuliano dr Calza
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