REVERSE CHARGE E FATTURA ELETTRONICA
6 Marzo 2019UTILI REINVESTITI – TASSAZIONE AGEVOLATA
8 Marzo 2019IMU – Aumento della deducibilità dal 2019
IMU – faccio seguito a quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 per informarvi che dal 1° gennaio 2019 la quota dell’Imu deducibile, versata sugli immobili strumentali passa dal 20 al 40%.
Il comma 2 dell’articolo 43 del Dpr 917/1986 individua, ai fini delle imposte sui redditi, le tre categorie di immobili strumentali interessate:
- a) per destinazione, ovvero quelli utilizzati esclusivamente dall’imprenditore o dal professionista per l’esercizio della propria attività;
- b) per natura, ovvero quelli relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato dallo stesso. Si tratta degli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, C, D ed E (per i professionisti non esiste la categoria degli immobili strumentali per natura);
- c) quelli relativi all’impresa concessi in uso ai propri dipendenti che, per esigenze di lavoro, abbiano trasferito la loro residenza anagrafica nel comune in cui prestano la loro attività limitatamente, però, all’anno del trasferimento e ai due successivi.
Tenere presente che per le ditte individuali la strumentalità dell’immobile è condizionata all’indicazione degli stessi nell’inventario e per le imprese in contabilità semplificata, nel libro dei cespiti ammortizzabili.
Per mancanza del requisito dell’utilizzo esclusivo sono esclusi dalla deduzione dell’Imu gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente
La deducibilità per gli immobiliti detenuti in leasing spetta all’utilizzatore.
Ricordo che l’Imu va rilevata in bilancio secondo il principio della competenza (Oic 11 Finalità e postulati del bilancio) e dedotta secondo il criterio di cassa.
Gestione della deduzione
Contribuenti in contabilità ordinaria: in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 (Redditi 2020 e così anni successivi) operare una variazione in aumento pari all’intero importo dell’Imu rilevata in bilancio per competenza e una in diminuzione pari al 40% dell’Imu pagata nel corso del medesimo periodo di imposta.
Contribuenti in contabilità non ordinaria e lavoratori autonomi: ripresa fra i costi deducibili direttamente del 40% dell’Imu pagata nel corso del 2019 e così anni successivi.
dott.ssa Nilda Calza
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Si ricorda che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche, soprattutto variano da persona a persona e hanno presupposti diversi. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerate soggette a modifiche anche sostanziali.
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