Finanziamenti agevolati per giovani imprenditori!!!!
6 Ottobre 2016Licenziare il dipendente in malattia o aspettativa, si può?
12 Ottobre 2016Il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali fra conviventi di fatto
Legge 76 del 20.05.2016 – Prime indicazioni e Stipula del contratto di convivenza
La presenza nei nostri rapporti lavorativi e di amicizia di persone che hanno scelto la Convivenza di Fatto per regolare i proprio legame affettivo, ci ha fatto riflettere sull’opportunità di fornire le prime indicazioni sugli aspetti salienti della legge 76 del 20.05.2016 (c.d. legge Cirinnà) e sui diritti riconosciuti ai Conviventi, offrendo nel contempo anche l’assistenza professionale, legale e nel caso notarile per la stipula dei Contratti di Convivenza.
Se sei un Convivente di Fatto puoi rivolgerti a noi sia per ottenere valide consulenze sui tuoi nuovi diritti, ma anche per stipulare un Contratto di Convivenza, in grado di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune.
Ti ricordo che la CEDAP CALZA sas ti propone la sua esperienza anche per gestire le importanti fasi del passaggio generazionale della tua azienda, aiutandoti anche nei momenti più delicati e dolorosi della perdita dei tuoi cari.
L’esperienza del dottor Giuliano Calza sarà un valido supporto per:
– gestire la denuncia di successione,
– ricevere consulenze mirate di diritto successorio,
– la redazione di un valido testamento, al fine di disporre delle tue sostanze economiche e del tuo patrimonio.
- I Conviventi di Fatto sono due persone (coppie eterosessuali o omosessuali) maggiorenni e non interdetti unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
- I Conviventi di Fatto Registrati hanno iscritto il loro stato di stabile convivenza nei registri anagrafici e possono avvalersi del contratto “tipico” di convivenza.
- I Conviventi di Fatto non Registrati non hanno registrato il loro stato di stabile convivenza nei registri anagrafici. Per ora sembra non possano avvalersi del contratto “tipico” di convivenza, ma solamente di un contratto “atipico” in grado di generare diritti e obblighi di natura patrimoniale.
- E’ corretto precisare che i Conviventi di Fatto non maturano alcun diritto nella successione del convivente defunto.
- I Contratti di Convivenza “tipici” servono a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune della coppia convivente che hanno registrato il loro stato di stabile convivenza. Vanno redatti in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata e successivamente trasmessi al Comune di residenza. Sono in grado di regolare ad esempio: – il regime patrimoniale (separazione dei beni o comunione legale), – la residenza, – la contribuzione delle necessità della vita in comune.
Con il fine di fornire un quadro generale:
- Le Unioni Civili sono unioni tra persone dello stesso sesso maggiorenni, legate da un vincolo affettivo.
- L’Unione Civile si contrae mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile.
- Il partecipe di una unione civile acquisisce, nella sostanza, gli stessi diritti successori, come per i coniugi, essendone dalla nuova legge equiparato.
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Contattaci ai numeri telefonici indicati nel sito o tramite mail, saremo lieti di aiutarti. Attraverso una frequentazione periodica del nostro sito puoi raccogliere tutte le più importanti novità che ti riguardano.
Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.
Nilda dr Calza
Ringraziamo i coniugi Crozzolin per l’uso della loro foto
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