COME PAGARE I DIPENDENTI DAL 1° LUGLIO 2018
19 Aprile 2018ASSENZA DEL POS? NESSUNA SANZIONE
16 Luglio 2018CARBURANTI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITA’ 2018 – INFORMATIVA AGGIORNATA AL 2 LUGLIO 2018!
CARBURANTI
Informativa aggiornata al 2 luglio 2018 con il D.L. n. 79 del 28 giugno 2018.
Rinviata al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Confermata, invece, dal 1° di luglio 2018 la fattura elettronica dei carburanti per motori quali benzina o gasolio, negli stadi precedenti.
Dal 1° luglio 2018 sono confermati gli obblighi di:
- Effettuare il pagamento degli acquisiti di carburanti per autotrazione con mezzi tracciabili ai fini della detrazione: carte di debito, di credito o prepagate, assegno bancario o postale, vaglia cambiario o postale, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente;
- Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- Emettere fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano nel quadro di contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione
Mentre dal 1° gennaio 2019 le novità più significative previste sono le seguenti:
- Abolizione della scheda carburante, tranne per i contratti di “netting”;
- Obbligo per gli impianti stradali di distribuzione di documentare gli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione, da parte di soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, con l’emissione della fattura elettronica; sono esclusi da tale obbligo i contribuenti minimi ( 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla 15.7.2011, n. 111) e forfetari (L. 23.12.2014, n. 190) che dovranno comunque emettere una fattura –senza iva-, anche se cartacea e non in modalità elettronica;
- Obbligo per i soggetti di cui al punto ‘2’ della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Secondo un parere telefonico dell’Agenzia delle Entrate del 5.04.2018 non sono esclusi dalla trasmissione telematica dei corrispettivi i benzinai che si trovano in uno dei due regimi agevolati: minimi o forfetari;
Restano esclusi dall’obbligo di certificazione solo gli acquisti effettuati dai privati che in ogni caso non sfuggono alla trasmissione telematica dei dati, poiché i benzinai dovranno provvedere all’invio telematico dei corrispettivi anche se ricadono nel regime dei contribuenti minimi o forfetari.
Nilda dr Calza
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La CEDAP CALZA sas conferma anche per queste nuove incombenze la volontà di offrire ai suoi Clienti il massimo sostegno, sia sul piano delle consulenze che su quello dell’esecuzione delle pratiche come l’elaborazione, la spedizione e la conservazione delle Fatture Elettroniche
Si ricorda che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche, soprattutto variano da persona a persona e hanno presupposti diversi. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerate soggette a modifiche anche sostanziali.