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22 Aprile 2016Equitalia e le lettere di pignoramento presso terzi – Art. 72 bis del DPR 602/1973 – Novità del 27.05.2016
In questi giorni Equitalia sta inoltrando tramite Pec (posta elettronica certificata) delle lettere di pignoramento di crediti verso terzi, con lo scopo di recuperare somme dovute a titolo di tributi, sanzioni ed interessi.
Il pignoramento presso terzi è una delle misure di riscossione coattiva che Equitalia può avviare nel caso in cui il debitore sia anche creditore di altri soggetti. In pratica se il contribuente non è in grado di versare le somme richieste da Equitalia con le cartelle esattoriali, vengono invitati a pagare, con apposite lettere che contengono degli ordini di pagamento, i clienti debitori del contribuente.
La procedura del “Pignoramento diretto” è agevole per Equitalia in quanto consente di evitare l’udienza di assegnazione delle somme davanti al Tribunale competente (Giudice dell’Esecuzione), con procedura automatica in via amministrativa.
Qualora il contribuente non paghi le somme dovute entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, generalmente, 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o, ancora, 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora, Equitalia può avviare la procedura di riscossione coattiva con il pignoramento presso terzi.
I terzi che ricevono l’atto di pignoramento hanno 60 giorni di tempo per pagare le somme richieste da Equitalia e per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia già maturato. Se il terzo non ottempera all’ordine di Equitalia, l’unica conseguenza è che quest’ultima deve attivare l’ordinaria procedura processual-civilistica davanti al giudice dell’esecuzione. Qualora il terzo – cliente e debitore del contribuente -, abbia già pagato il fornitore – debitore di Equitalia -, potrà, entro 60 giorni, presentare una dichiarazione al Concessionario della riscossione, anche al fine di evitare la citazione in giudizio.
AGGIORNAMENTI DEL 27.05.2016:
Dal 01.06.2016 Equitalia notificherà le cartelle di pagamento esclusivamente a mezzo PEC (Poste Elettronica Certificata) alle imprese individuali, società e tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi. Utilizzeranno gli indirizzi PEC presenti nel registro “INI-PEC”.
Tale novità potrà interessare anche le persone fisiche che abbiano espresso, in dichiarazione dei redditi (Modello UNICO), la volontà di ricevere una PEC della cartella esattoriale.
A tal fine si consiglia di controllare con maggior frequenza le caselle di posta certificata, dimodochè non avvenga il decorso dei termini.
Riportiamo di seguito la disposizione normativa di riferimento.
Art.72 bis
(Pignoramento dei crediti verso terzi). (1).
- Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica (2);b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme (3).
1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (4).
- Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.
(1) Articolo inserito dall’articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e sostituito dall’ articolo 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) Lettera modificata dall’articolo 52, comma 1, lettera e), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma modificato dall’articolo 3, comma 5, lettera a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il primo consiglio che ci sentiamo di dare ai debitori che si trovano in tali condizioni è quello di regolarizzare la propria posizione debitoria all’Agente per la riscossione, anche attraverso una richiesta di dilazione di pagamento che dovrebbe inibire Equitalia a nuove azioni cautelari o esecutive. Risulta, inoltre, basilare verificare con meticolosità i tempi delle notifiche e i limiti delle somme richieste, anche rivolgendosi a professionisti e legali di fiducia che analizzino la pratica nel complesso, fornendo le consulenze più appropriate.
In ogni caso, come più volte fatto presente anche in passato, vedasi nostra circolare 129/bis del dicembre 2012 è fondamentale consultare la posta certificata con periodicità preferibilmente quotidiana.
A tale proposito ricordiamo che
- la Pec è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi e le ricevute opponibili ai terzi.
- Le ricevute Pec hanno valore legale solo se sia il mittente che il destinatario comunicano tramite email Pec.
- Solo in questo caso il mittente del messaggio avrà sia la ricevuta di spedizione che quella di conferma di consegna. Le comunicazioni Pec risultano consegnate anche se il destinatario non le legge.
- Le caselle Pec sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza, prima che ciò accada è necessario contattare il Gestore accreditato del servizio e provvedere al rinnovo del certificato
Le informazioni comunicate con le nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che si devono, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.