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6 Aprile 2016Lavoro occasionale di tipo accessorio
Lavoro occasionale di tipo accessorio – I voucher verranno resi pienamente tracciabili (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 22.03.2016).
Abbiamo preso spunto da un recente comunicato del Ministero del Lavoro per parlarvi del lavoro occasionale di tipo accessorio pagabile con voucher che rientra in una tipologia contrattuale residuale, istituita e disciplinata esclusivamente per tutelare particolari rapporti lavorativi non regolamentati che presentano le caratteristiche della saltuarietà/occasionalità.
Viene così definito dall’INPS: “È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione… Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in armonia con il Governo, ha reso noto il 22 marzo scorso, la ferma intenzione di combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro occasionale di tipo accessorio e alterano una corretta concorrenza tra le imprese, in particolare nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, anche attraverso l’incremento dell’attività ispettiva.
Si resta in attesa di un apposito decreto; per intanto, restano ferme le seguenti indicazioni.
Al fine di eliminare gli usi impropri ed illegali dei Voucher – utilizzo per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate, pagamento di parte della retribuzione “in nero” – gli stessi saranno resi pienamente tracciabili. Infatti, le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.
La normativa che presenta aspetti delicati va esaminata nel suo complesso tenendo conto di disposizioni quale il decreto legislativo n. 81 del 2015 che ha esteso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi.
Il percipiente non è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dai voucher nella sua dichiarazione dei redditi e il percepimento degli stessi non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Attenzione particolare va posta alle circolari INPS, come la n. 149 del 2015 e ai limiti economici dei compensi per il prestatore.
Ti ricordiamo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.
Per quanto riguarda la materia trattata in questa newsletter abbiamo aggiornato la nostra informativa paghe n. 11-sexies/2016 – Contratti per la gestione dei rapporti di lavoro.
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La Cedap Calza sas – Centro di Elaborazione Dati Contabili e Servizi Paghe è la nostra società di servizi professionali che da più di 40 anni segue la clientela anche sul piano giuslavoristico, con l’amministrazione del personale e la gestione di assunzioni, licenziamenti, passaggi di categoria, gestione rapporti con enti pubblici, oltre che con l’elaborazione dei cedolini paga. Il datore di lavoro viene affiancato professionalmente anche nella redazione e trasmissione delle autoliquidazioni INAIL, dei modelli CU, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta oltre che nella gestione dei rapporti con l’INPS. Seguiamo dipendenti e datori di lavoro durante tutte le fasi delicate delle controversie lavorative, fino alla conclusione dell’accordo in presenza del sindacato o del funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro.