LAVORO NERO – INCREMENTO SANZIONI
28 Febbraio 2019REVERSE CHARGE E FATTURA ELETTRONICA
6 Marzo 2019IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA
Imposta di Bollo su fattura elettronica – Nuovo adempimento e nuova scadenza
D.M. 28.12.2018 – D.P.R. 642/1972, art. 13 della Tariffa Parte Prima
Per le fatture elettroniche emesse dall’1.01.2019, da assoggettate ad imposta di bollo nella misura di 2 €, si dovrà, entro il 20° giorno del primo mese successivo a ciascun trimestre, effettuare il pagamento cumulativo dell’imposta di bollo secondo nuove modalità.
Un estratto della normativa innovata è riportato in calce.
Termini e modalità di pagamento
- Per ciascun trimestre, la scadenza è il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.
- L’Agenzia delle entrate renderà noto, nell’area riservata del soggetto passivo Iva, al termine di ciascun trimestre, l’ammontare dovuto.
- Il pagamento potrà avvenire: a) mediante il servizio presente nel sito suddetto, b) con addebito su conto corrente bancario o postale, c) tramite F24 predisposto dall’AdE.
Operazioni assoggettate all’imposta di bollo
- Fuori campo Iva
- Escluse da Iva
- Esenti da Iva
- Non imponibili
Contribuenti in regime forfettario
Per i contribuenti in regime forfettario l’imposta da bollo si continua ad assolvere apponendo la marca sull’originale della fattura e indicando nel documento fiscale la frase “Imposta di bollo assolta su originale”. Sulla copia della fattura è corretto riportare il numero ID della marca cartacea applicata sull’originale.
Anche le fatture con Iva possono essere assoggettate ad imposta di bollo
Se una fattura presenta sia importi assoggettati ad IVA che importi non assoggettati al tributo, ai fini dell’imposta di bollo occorre considerare se l’importo non assoggettato ad IVA è superiore ad € 77,47, in questo caso va applicata la marca da bollo di € 2,00.
Scadenza per l’imposta da bollo del 2018
Per le fatture elettroniche del 2018 l’imposta di bollo va versata entro il 30.04.2019.
Art. 1 del D.M. 28.1.2018
Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».
dott.ssa Nilda Calza
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Si ricorda che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche, soprattutto variano da persona a persona e hanno presupposti diversi. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerate soggette a modifiche anche sostanziali.