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25 Luglio 2018INFORTUNIO DEL DIPENDENTE – Obbligo di reperibilità?
La domanda non è di poco conto visto che la normativa a riguardo presenta, come purtroppo spesso accade, indicazioni poco chiare, ponendo i dipendenti in condizioni di non completa tutela di se stessi e del proprio rapporto di lavoro. Ugualmente i datori di lavoro e i professionisti del settore possono trovarsi in difficoltà. Vediamo, allora, di fare un tentativo minimo di chiarimento.
- In base alla relazione illustrativa del D.M. 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità.
- Inoltre, secondo il messaggio INPS n. 3265 del 9.8.2017 gli accertamenti domiciliari medico –legali richiesti dai datori di lavoro nei casi di infortunio o di malattia professionale non possono essere posti a carico dell’INPS che non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di eventi, ma spettano all’INAIL – sia per quanto riguarda i pubblici dipendenti che per i dipendenti del settore privato – che adotterà le proprie modalità operative.
- Ma sono previste delle fasce orarie di reperibilità? La normativa relativa alla reperibilità entro le fasce orarie disposte per le assenze per malattia ordinaria non è applicabile agli eventi definiti quali infortuni sul lavoro.
- Attenzione però!, l’obbligo di reperibilità viene legittimamente disciplinato dal contratto collettivo a cui dipendenti e datori di lavoro devono fare riferimento.
- Resta alla fine da precisare che il mancato rispetto dell’obbligo di reperibilità, accertato comunque da medici ASL o INPS, non comporta la perdita del diritto all’indennità INAIL per il lavoratore, ma il datore di lavoro può scegliere di adottare la sanzione disciplinare prevista dal CCNL.
Quindi in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è prevista la reperibilità del lavoratore, ma alla data attuale non sono previste delle fasce orarie comuni a tutti di lavoratori, dovendosi fare espresso riferimento a quanto prevede il contratto collettivo nazionale applicato allo specifico rapporto di lavoro. L’accertamento della malattia per infortunio spetta all’Inail. Il mancato rispetto dell’obbligo di reperibilità non comporta la perdita del diritto all’indennità INAIL
dott.ssa Nilda Calza
Ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che fin dall’inizio, vanno considerate soggette a modifiche anche sostanziali.
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La Cedap Calza sas – Centro di Elaborazione Dati Contabili e Paghe è la nostra società di servizi professionali che da 42 anni segue la clientela anche sul piano giuslavoristico, con l’amministrazione del personale e la gestione di assunzioni, licenziamenti, passaggi di categoria, coordinazione rapporti con enti pubblici, oltre che con l’elaborazione dei cedolini paga. Il datore di lavoro viene affiancato professionalmente anche nella redazione e trasmissione delle autoliquidazioni Inail, dei modelli CU, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta oltre che nella gestione dei rapporti con l’Inps. Seguiamo dipendenti e datori di lavoro durante tutte le fasi delicate delle controversie lavorative, fino alla conclusione dell’accordo in presenza del sindacato o del funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro.