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24 Aprile 2017Trasferimento denaro contante – IMPORTANTI NOVITA’!!!
9 Maggio 2017SPLIT PAYMENT cos’è e come ci si comporta?
Ampliate dal 1° luglio 2017 le categorie degli acquirenti e dei cedenti/prestatori di beni e servizi
Cos’è lo Split Payment
E’ un sistema che dal 1.01.2015 è volto a combattere l’evasione Iva, con il significato letterale di “spaccare/rompere” il pagamento, introducendo un diverso meccanismo di riscossione dell’Iva.
In pratica, il fornitore di beni o servizi che ha come cliente uno dei soggetti contemplati dalla legge dovrà emettere una normale fattura (imponibile più iva). Al momento del pagamento, il cessionario/committente (soggetto ritenuto dal legislatore più affidabile) dovrà “spaccare” in due l’importo della fattura, corrispondendo al fornitore l’imponibile, mentre l’Iva dovrà essere versata direttamente all’Erario. Tale regime vale solo per le operazioni documentate da fattura.
Come fare la fattura?
La fattura sarà simile a una “normale” fattura con l’Iva esposta e calcolata in base alle aliquote vigenti, ma il fornitore non incasserà l’imposta sul valore aggiunto e non la verserà all’Erario.
La fattura che dovrà essere emessa esclusivamente mediante la fattura elettronica (art. 21 del DPR 633/72 – art. 2 del DM 23.01.15) riporterà la normativa di riferimento, indicando chiaramente le parole “Scissione dei Pagamenti” secondo quanto precisato dal DM 23.01.15: “Fattura emessa ad un organo della Pubblica Amministrazione per operazione assoggettata a “Split Payment – Scissione dei Pagamenti”, in base a quanto disposto dalla legge 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con Iva non incassata dal cedente, da versare all’Erario a cura del committente/cessionario, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72”. La dicitura “Split Payment” può essere assolta nella fattura elettronica anche riportando nel campo esigibilità Iva la lettera “S”.
Al momento della ripresa contabile della fattura nel registro Iva vendite o corrispettivi, il cedente/prestatore del servizio registrerà regolarmente l’Iva e in contropartita userà un conto numerario finalizzato a stornare l’Iva a debito non dovuta che non concorra a formare la liquidazione periodica.
Le fasi di creazione, gestione, firma digitale ed invio telematico della fattura elettronica possono esserci delegate, contattandoci con una semplice mail.
Quali sono i soggetti obbligati ad emettere fatture con il regime fiscale dello Split Payment?
Tutti i cedenti e prestatori di beni e servizi “privati”.
Dal 1° luglio 2017 anche i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires: professionisti, agenti e rappresentati di commercio, mediatori, artisti, autori e inventori, titolari di royalties e titolari di brevetti.
Vi rientrano i contribuenti con partita Iva che adottano i regimi per cassa. Esclusi solo imprese e professionisti in regime forfettario o dei minimi.
Quali sono i soggetti destinatari del regime fiscale dello Split Payment?
Stato – Organi e Amministrazioni dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica – Enti Pubblici Territoriali e Consorzi fra essi, Regioni, Province e Comuni, ASP- Inps – Inail – Camere di Commercio, – Unioni regionali delle camere di commercio, – Istituti Universitari, – Istituzioni scolastiche, – Afam (Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, – Aziende Sanitarie Locali, – Enti Ospedalieri, – Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, – Enti Pubblici di assistenza e beneficienza o di previdenza (incluse le Ipab e le Asp) , purché non risultino debitori d’imposta, – Comunità montane, – Comunità isolane, – le Unioni dei comuni, Società controllate da Ministeri, Regioni, Province e Comuni – Enti di ricerca – Enti per il diritto allo studio – Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib – Autorità indipendenti e tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009. Questi soggetti commerciali e non commerciali dovranno far rientrare come Iva a debito nelle loro liquidazioni l’imposta esposta nelle fatture ricevute e ove la legge lo consenta di esercitare il diritto alla detrazione della stessa come Iva acquisti.
dott.ssa Nilda Calza
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Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.